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Document C2007/082/32

Causa C-38/07 P: Ricorso proposto il 1 o febbraio 2007 dall'Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 30 novembre 2006 , causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione delle Comunità europee

GU C 82 del 14.4.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/18


Ricorso proposto il 1o febbraio 2007 dall'Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-38/07 P)

(2007/C 82/32)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (rappresentante: H. de Bie, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 novembre 2006 nella causa T-382/04;

annullare la decisione della Commissione europea 17 giugno 2004 (REM 19/2002), in cui la Commissione stabilisce che nella fattispecie lo sgravio dei dazi all'importazione non era giustificato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

 

Violazione dell'art. 239 del codice doganale (1), unitamente agli artt. 899-909 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (2) («regolamento di attuazione»), e mancata motivazione delle conclusioni, quanto meno insufficiente motivazione delle dette conclusioni.

 

L'esame relativo al tipo di errore, all'esperienza professionale della ricorrente e al grado di diligenza perseguita dalla ricorrente deve, considerato nel suo complesso, comportare uno sgravio dei dazi. Il Tribunale di primo grado basa indebitamente la sua sentenza sul fatto che non sia complessa la normativa applicabile alla presente fattispecie quanto alla classificazione della suddetta carta di riso nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune, vale a dire il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (3). La ricorrente contesta la classificazione della carta di riso «non cotta »come stabilita dal Tribunale di primo grado, dalla Commissione e dalle autorità doganali olandesi. Il Tribunale di primo grado afferma indebitamente che la Heuschen & Schrouff dispone di un'ampia esperienza professionale quanto all'importazione e all'esportazione. In tal modo, il Tribunale di primo grado qualifica indebitamente la Heuschen & Schrouff come operatore economico sperimentato e, in tal modo, come esperta in materia di formalità di importazioni e di esportazioni. Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado impone esigenze troppo elevate al dovere di diligenza che grava sulla Heuschen & Schrouff, anche quando si trattasse di un operatore economico sperimentato. Inoltre, il Tribunale di primo grado equipara indebitamente la Heuschen & Schrouff al rappresentante diretto designato dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


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