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Document C2007/082/28
Case C-27/07: Reference for a preliminary ruling from the Conseil d'Etat lodged on 26 January 2007 — Banque Féderative du Crédit Mutuel v Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Causa C-27/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Causa C-27/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
GU C 82 del 14.4.2007, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Causa C-27/07)
(2007/C 82/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nella causa principale
Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Questione pregiudiziale
Il reintegro nell'imponibile di una società controllante stabilita in Francia del 5 % dei crediti d'imposta attribuiti al momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello dell'imposta gravante sulla controllante quando quest'ultima può detrarre la totalità di detti crediti d'imposta dall'imposta dovuta. Risulta dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti entro 5 anni, e quindi non abbia diritto all'agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti d'imposta, l'aggravio tributario risultante, per l'imposta sulle società, dal reintegro del 5 % dei crediti d'imposta nel suo imponibile possa ritenersi consentito dalle disposizioni di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), in considerazione dell'importo contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è stato instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti d'imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto con gli obiettivi risultanti dall'art. 4 della citata direttiva.
(1) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).