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Document C2007/082/23

    Causa C-503/06: Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    GU C 82 del 14.4.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/12


    Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-503/06)

    (2007/C 82/23)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

    Convenuta: Repubblica italiana

    Conclusioni

    constatare che, poiché la regione Liguria ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 di tale direttiva;

    condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione veniva a conoscenza del fatto che la regione Liguria aveva approvato la legge n. 34 del 5 ottobre 2001 allo scopo di regolamentare le modalità di adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata. Tale legge regionale veniva modificata mediante la legge regionale n. 31 del 13 agosto 2002.

    Ad avviso della Commissione, la legge regionale n. 34/2001, modificata, costituisce un'autorizzazione all'esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva, in quanto:

    individua in maniera generale ed astratta e senza limiti di tempo, le specie oggetto della deroga, quando invece la deroga si configura come un atto eccezionale a carattere provvedimentale, da adottarsi dietro verifica dell'esistenza di determinati presupposti di carattere scientifico,

    non prevede l'obbligo, per i provvedimenti individuali di deroga, di indicare una delle ragioni astratte per le quali è possibile concedere la deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, e non prevede l'obbligo di esplicitare i motivi concreti per i quali un determinato provvedimento è riconducibile all'esigenza invocata come ragione astratta,

    non prevede il rispetto della verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né prevede l'indicazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva sono soddisfatte.

    L'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, modificata, si riflette nei provvedimenti concreti di autorizzazione al prelievo venatorio, che non dimostrano l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e che non menzionano la ragione astratta né i motivi concreti per cui la deroga si rende necessaria.

    Dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato, in data 31 ottobre 2006, la regione Liguria abrogava la legge regionale n. 34/2001, modificata, mediante la legge regionale n. 35/2006 del 31 ottobre 2006, ed adottava la legge regionale n. 36/2006, mediante la quale si autorizzano dei prelievi venatori in deroga che presentano gli stessi elementi di incompatibilità con l'articolo 9 della direttiva summenzionata già censurati relativamente al quadro giuridico regionale precedente.


    (1)  Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.


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