This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/082/105
Case T-48/07: Action brought on 21 February 2007 — ratiopharm v OHIM (BioGeneriX)
Causa T-48/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)
Causa T-48/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)
GU C 82 del 14.4.2007, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/50 |
Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)
(Causa T-48/07)
(2007/C 82/105)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (Rappresentante: avv. S. Völker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 dicembre 2006 nella pratica R1048/2004-4 con riferimento alla domanda di marchio comunitario n. 002603124; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «BioGeneriX »per beni delle classi 1 e 5 (domanda n. 2 603 124).
Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio depositato presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto e non sarebbe soggetto ad alcun obbligo di riserva.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).