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Document C2007/056/56

Procedimento T-127/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 — Lootus Teine Osaühing/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 — Pesca — Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 — Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità)

GU C 56 del 10.3.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/28


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 — Lootus Teine Osaühing/Consiglio dell'Unione europea

(Procedimento T-127/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 - Pesca - Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)

(2007/C 56/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonia) (Rappresentanti: T. Sild e K. Martin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi e a. Westerhof Lörefflerova, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d'Estonia (Rappresentanti: L. Uibo e H. Prieß, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: K. Banks, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002, per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie in acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1) e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), nella parte in cui tali disposizioni riguardano le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal Consiglio.

3)

Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico di questa.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


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