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Document C2007/056/20

    Causa C-437/05: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 gennaio 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově — Repubblica ceca) — Jan Vorel/Nemocnice Český Krumlov (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE — Nozione di orario di lavoro — Periodi di inattività nell'ambito di un servizio di guardia garantito da un medico nel luogo di lavoro — Qualificazione — Incidenza sulla retribuzione dell'interessato)

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/12


    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 gennaio 2007 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově — Repubblica ceca) — Jan Vorel/Nemocnice Český Krumlov

    (Causa C-437/05) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE - Nozione di «orario di lavoro» - Periodi di inattività nell'ambito di un servizio di guardia garantito da un medico nel luogo di lavoro - Qualificazione - Incidenza sulla retribuzione dell'interessato)

    (2007/C 56/20)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Okresní soud v Českém Krumlově

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Jan Vorel

    Convenuta: Nemocnice Český Krumlov

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Českém Krumlově — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, (GU L 307, pag. 18) — Nozione di «orario di lavoro» — Normativa nazionale che considera non costituenti orario di lavoro i periodi di inattività compresi nel servizio di guardia effettuato da un medico sul luogo di lavoro.

    Dispositivo

    1)

    La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE; e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretate nel senso che:

    ostano alla normativa di uno Stato membro in base alla quale i servizi di guardia che un medico svolge secondo un regime di presenza fisica nel luogo stesso di lavoro, ma nel corso dei quali non svolge alcuna attività effettiva, non sono considerati costituire nella loro totalità «orario di lavoro» ai sensi delle menzionate direttive;

    non ostano all'applicazione da parte di uno Stato membro di una normativa che, ai fini del compenso per il lavoratore e con riguardo al servizio di guardia effettuato da quest'ultimo nel luogo di lavoro, prende in considerazione in modo diverso i periodi nel corso dei quali sono realmente effettuate prestazioni di lavoro e quelli durante i quali non è svolta alcuna attività lavorativa effettiva, purché siffatto regime garantisca integralmente l'effetto utile dei diritti conferiti ai lavoratori dalle stesse direttive per la protezione effettiva della salute e della sicurezza di questi ultimi.


    (1)  GU C 36 dell'11 febbraio 2006.


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