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Document C2007/056/08

    Causa C-229/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità)

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-229/05 P) (1)

    (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità)

    (2007/C 56/08)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) (rappresentanti: M. Muller QC, E. Grieves e P. Moser, Barristers, J.G. Peirce, Solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e M. Bishop, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: R. Caudwell, agente), Commissione delle Comunità europee

    Oggetto

    Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all'annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 116, pag. 33) — Capacità e legittimazione ad agire

    Dispositivo

    1)

    L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 febbraio 2005, causa T-229/02, PKK e KNK/Consiglio, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del Kurdistan Workers'Party (PKK).

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    Il sig. Serif Vanly, agente per conto del Kurdistan National Congress (KNK), è condannato alle spese dell'impugnazione dallo stesso proposta.

    4)

    Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE.

    5)

    Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE. La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la pronuncia sul merito.

    6)

    La decisione sulle spese del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è riservata.


    (1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


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