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Document C2007/020/05

    Causa C-471/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Athinon (Grecia) il 21 novembre 2003 — PHARMAKEMPORIKI EMPORIAS KAI DIANOMIS PHARMAKEFTIKON PROIONDON/GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 4–4 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Athinon (Grecia) il 21 novembre 2003 — PHARMAKEMPORIKI EMPORIAS KAI DIANOMIS PHARMAKEFTIKON PROIONDON/GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

    (Causa C-471/06)

    (2007/C 20/06)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Efeteio Athinon

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: PHARMAKEMPORIKI EMPORIAS KAI DIANOMIS PHARMAKEFTIKON PROIONDON

    Convenuta: GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di soddisfare integralmente gli ordinativi che le vengono inoltrati dai grossisti di prodotti farmaceutici, quando è diretto a restringere le attività di esportazione di questi ultimi e a limitare in tal modo il danno causato dal commercio parallelo, costituisca di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE. Se sulla soluzione di tale questione influisca il fatto che il commercio parallelo è molto proficuo per i grossisti in ragione delle differenze di prezzo esistenti nell'ambito dell'Unione europea a causa dell'intervento statale, cioè in ragione del fatto che il mercato dei prodotti farmaceutici non presenta condizioni di concorrenza pura, essendo invece caratterizzato da un grado elevato di intervento da parte dello Stato. Infine, se sia corretto che un giudice nazionale applichi le regole comunitarie di concorrenza in modo indifferenziato ai mercati che funzionano in modo concorrenziale e a quelli in cui la concorrenza viene falsata dall'intervento statale.

    2)

    Come si debba valutare l'eventuale carattere abusivo nel caso in cui la Corte giudichi che la restrizione del commercio parallelo, per le ragioni precedentemente esposte, non costituisce sempre una pratica abusiva, quando è posta in essere da un'impresa in posizione dominante.

    In particolare:

    2.1

    Se sia appropriato usare il criterio della percentuale di superamento del normale consumo nazionale e/o quello del danno che l'impresa in posizione dominante subisce in termini di fatturato complessivo e di profitto complessivo. In caso di soluzione affermativa, come si debba determinare il livello della percentuale di superamento e l'importo del danno subìto — consistendo quest'ultimo in una percentuale del fatturato e del profitto complessivo — al di sopra del quale il comportamento in esame si configura come abusivo.

    2.2

    Se debba essere seguita un'impostazione fondata sulla ponderazione degli interessi e, in caso di risposta affermativa, quali siano gli interessi che devono rientrare in tale ponderazione.

    Più specificamente:

    a)

    se in proposito rilevi il fatto che il paziente-consumatore finale riceve un vantaggio economico limitato dal commercio parallelo; e

    b)

    se debbano essere presi in considerazione, e in quale misura, gli interessi degli organismi previdenziali ad ottenere farmaci meno cari.

    2.3

    Quali altri criteri e impostazioni si ritengano appropriati nel caso di specie.


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