EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/331/16

Causa C-238/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) (Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari relativamente alla solvibilità dei clienti — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ricevibilità — Impatto sul commercio tra Stati membri — Restrizione della concorrenza — Beneficio per gli utenti)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Causa C-238/05) (1)

(Concorrenza - Art. 81 CE - Sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari relativamente alla solvibilità dei clienti - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ricevibilità - Impatto sul commercio tra Stati membri - Restrizione della concorrenza - Beneficio per gli utenti)

(2006/C 331/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado

Convenuta: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 81 CE — Compatibilità con il mercato comune di un accordo che istituisce un sistema di scambio di informazioni, tra organismi finanziari, sulla solvibilità dei clienti — Effetti positivi per i consumatori e gli utenti dei servizi finanziari — Possibilità per gli Stati membri di accordare una deroga

Dispositivo

1)

L'art. 81, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che un sistema di scambio di informazioni sul credito tra istituti finanziari come il registro di informazioni sulla solvibilità dei clienti oggetto della causa principale non ha, in linea di principio, l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione, a condizione che il mercato o i mercati interessati non siano fortemente concentrati, che tale sistema non consenta di identificare i creditori e che le condizioni di accesso e di utilizzo per gli istituti finanziari non siano discriminatorie, né giuridicamente né di fatto.

2)

Nel caso in cui un sistema di scambio di informazioni sul credito, quale il citato registro, restringa la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, l'applicabilità dell'esenzione prevista al n. 3 di tale articolo è subordinata alle quattro condizioni cumulative indicate in tale ultima disposizione. Spetta al giudice nazionale verificare il soddisfacimento di tali condizioni. Affinché sia soddisfatta la condizione relativa alla riserva a favore degli utilizzatori di una congrua parte dell'utile non è necessario, in linea di principio, che ciascun consumatore sia individualmente avvantaggiato da un accordo, da una decisione o da una pratica concordata. È necessario, per contro, che sia favorevole l'impatto complessivo sui consumatori nei mercati in questione.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005.


Top