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Document C2006/331/11

    Causa C-32/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato membro — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Omessa comunicazione delle misure di trasposizione — Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale — Omissione — Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

    GU C 331 del 30.12.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/7


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

    (Causa C-32/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato membro - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Omessa comunicazione delle misure di trasposizione - Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale - Omissione - Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

    (2006/C 331/11)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e J. Hottiaux, agenti)

    Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: sig. S. Schreiner, agente, sig. P. Kinsch, avocat)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, eccezion fatta per quelle concernenti l'art. 3 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

    2)

    Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 7, n. 2, e 14 della direttiva 2000/60, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione delle Comunità europee e il Granducato di Lussemburgo sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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