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Document C2006/331/09

Causa C-486/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Recupero dei rifiuti — Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) — Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-486/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Recupero dei rifiuti - Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) - Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE)

(2006/C 331/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, agente, A. Capobianco, avvocato, e F. Louis, avocat)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Fiorilli e G. Fiengo, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 4, nn. 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE (GU L 73, pag. 5) — Impianto per la produzione di energia elettrica mediante l'incenerimento di combustibili derivati dai rifiuti e da biomasse a Massafra (Taranto)

Dispositivo

1)

Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto, sito in Massafra, destinato all'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell'allegato I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE,

avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale», recante modifica dell'allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell'allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva, e

avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare all'esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull'ambiente,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della detta direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


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