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Document C2006/331/02

Cause riunite da C-485/03 a C-490/03: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Termine di esecuzione della decisione della Commissione — Soppressione del regime di aiuti — Sospensione di aiuti non ancora versati — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Impossibilità assoluta di esecuzione)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/1


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Cause riunite da C-485/03 a C-490/03) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti - Incompatibilità con il mercato comune - Termine di esecuzione della decisione della Commissione - Soppressione del regime di aiuti - Sospensione di aiuti non ancora versati - Recupero degli aiuti messi a disposizione - Impossibilità assoluta di esecuzione)

(2006/C 331/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J.L. Buendía Sierra, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti [notificata con il numero C(2001) 1759] (GU 2002, L 296, pag. 1) — Provvedimenti fiscali del Territorio Histórico di Álava — Obbligo di recuperare gli aiuti già versati ed obbligo di annullare i pagamenti futuri

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 delle decisioni:

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-485/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (causa C-488/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-487/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (causa C-490/03);

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (causa C-486/03), e

della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (causa C-489/03),

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma delle decisioni medesime.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


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