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Document C2006/326/91

Causa C-461/06 P: Ricorso proposto il 18 novembre 2006 dalla Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006 , causa T-242/05, AEPI/Commissione

GU C 326 del 30.12.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/45


Ricorso proposto il 18 novembre 2006 dalla Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05, AEPI/Commissione

(Causa C-461/06 P)

(2006/C 326/91)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) (rappresentante: Theodoros K. Asprogerakas-Grivas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accogliere la presente impugnazione.

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05.

Che la Corte di giustizia oppure il Tribunale di primo grado autore dell'ordinanza impugnata voglia trattenere e esaminare nel merito il suo ricorso presentato in data 4 giugno 2005 (ai sensi dell'art. 230 del Trattato sull'Unione europea) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nel senso di accoglierlo secondo quanto esposto, in particolare, nei suoi motivi.

Condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nell'atto di impugnazione di cui sopra viene affermato quanto segue:

a)

La decisione impugnata ha respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di irricevibilità della Commissione delle Comunità europee, senza tener conto del diritto soggettivo alla tutela giuridica, il quale impone, in ogni caso, che qualsiasi cittadino che ricorre dinanzi ad un giudice veda esaminare la sua azione nella sua totalità e in tutti i suoi aspetti e che la decisione emessa contenga una motivazione sufficiente e giuridicamente fondata;

b)

la decisione impugnata, benché ammetta che, in casi di violazione della concorrenza, viene attribuita alla Commissione delle Comunità europee una discrezionalità nell'agire, tuttavia non ha esaminato se la Commissione abbia agito nei limiti consentiti della sua discrezionalità oppure abbia violato tali limiti, dal momento che è proibito, in ogni caso e a qualsiasi servizio amministrativo, oltrepassare i limiti consentiti della discrezionalità che eventualmente venga ad esso attribuita;

c)

la decisione impugnata, in modo assolutamente inammissibile, ammette che, in caso di violazione delle regole di concorrenza, la Commissione delle Comunità europee si muova e agisca al di fuori di ogni controllo e, allorché le venga richiesta la ragione, abbia la possibilità di sottrarsi semplicemente sollevando un'eccezione di irricevibilità.


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