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Document C2006/326/149

    Causa T-322/06: Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e a./Commissione

    GU C 326 del 30.12.2006, p. 72–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/72


    Ricorso presentato il 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e a./Commissione

    (Causa T-322/06)

    (2006/C 326/149)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Manuel Espinosa Labella e a. (Almeria, Spagna) (Rappresentante: sig.ra J. Rovira, abogada)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    dichiarare la nullità dell'inclusione del SIC ES 166 0014 «Artos de El Ejido» nella decisione approvata dalla Commissione relativa alla Regione Mediterranea ordinando il ritiro del medesimo dalla relazione di «siti di importanza comunitaria» contenuta nella detta decisione.

    In via subordinata dichiarare la nullità dell'inclusione delle proprietà immobiliari ubicate nel comune di El Ejido al nord di Santa María del Águila nel SIC menzionato ossia dichiarare la nullità dell'inclusione delle proprietà agricole situate fra le serre al nord di Santa María del Águila nel SIC «Artos de El Ejido».

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (1), in quanto dichiara sito di importanza comunitaria il SIC ES 166 0014 «Artos de El Ejido», nella sua totalità o, in via subordinata, nei limiti in cui si includono in tale lista determinate proprietà immobiliari appartenenti ai ricorrenti.

    A sostegno delle loro pretese i ricorrenti fanno valere:

    che la convenuta non ha valutato adeguatamente la proposta del Regno di Spagna di includere «Artos de El Ejido» nella lista dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 94/43/CE. Affermano a tal proposito che, dal momento in cui sono venuti a conoscenza della detta proposta si sono rivolti in più occasioni ai responsabili della direzione generale dell'ambiente della Commissione, invocando:

    l'enorme antropizzazione del terreno interessato, che lo rende inadeguato come habitat di specie silvestri.

    la mancanza di delimitazione del SIC che si intende dichiarare o, in alternativa, la sua delimitazione inadeguata mediante i confini delle proprietà private e non attraverso le caratteristiche naturali del terreno.

    La carenza di base scientifica della protezione di determinate specie nelle proprietà agricole situate in zona di agricoltura industriale o intensiva nelle serre.

    Nel caso del SIC di cui trattasi, la zona interessata non è stata selezionata correttamente in quanto l'amministrazione nazionale non fornito il sostegno scientifico completo a cui era tenuta. Orbene, se l'amministrazione spagnola non ha fatto ciò la Commissione avrebbe dovuto esigerlo. Si sottolinea, a tal proposito, che la motivazione dell'atto con cui si determina uno spazio come degno di protezione implica un onere scientifico notevole, in quanto deve sempre soddisfare i criteri stabiliti all'allegato III della direttiva citata.

    che accettando che non vi fosse un'udienza pubblica nel procedimento di inclusione di «Artos de El Ejido»nell'elenco dei SIC e non avendo dato risposta alle memorie dei ricorrenti, la convenuta ha violato norme procedurali elementari provocando una chiara impossibilità di difendersi.


    (1)  GU L 259, del 21.9.2006, pag. 1.


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