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Document C2006/326/147

Causa T-320/06: Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

GU C 326 del 30.12.2006, p. 71–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/71


Ricorso presentato il 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-320/06)

(2006/C 326/147)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 27 settembre 2006, nel ricorso di annullamento n. 829C (procedimento n. R 946/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 2 436 723«GENERAL OPTICA», depositato il 5 novembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo «GENERAL OPTICA» per servizi della classe 42 (servizi di ottici) — Marchio comunitario n. 2 436 723

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore «Generalóptica» per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'utilizzo precedente del marchio fatto valere.


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