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Document C2006/326/137

Causa T-310/06: Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Repubblica di Ungheria/Commissione

GU C 326 del 30.12.2006, p. 64–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/64


Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Repubblica di Ungheria/Commissione

(Causa T-310/06)

(2006/C 326/137)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: sig. J Fazekas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Rinviare la controversia dinanzi alla Grande Sezione del Tribunale di primo grado ai sensi degli artt. 14, n. 1 e 51, n. 1 del regolamento di procedura del Tribunale;

annullare le seguenti disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572/2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (1) (in prosieguo: il «regolamento»):

nella parte che si riferisce al granturco, l'art. 1, punto 1,

nella parte che si riferisce al granturco, l'art. 1, punto 3, con cui si modifica l'art. 9, lett. b), del regolamento n. 824/2000,

il valore relativo al peso specifico richiesto per il granturco figurante alla riga E della tabella inclusa al punto 1 dell'allegato, e

nella parte che si riferisce al granturco, la tabella III di cui al punto 2 dell'allegato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale dell'art. 1 del regolamento n. 1572/2006 e del suo allegato, ritenendoli illegittimi.

Essa fonda il suo ricorso sui seguenti motivi:

la Commissione ha violato il legittimo affidamento dei produttori avendo introdotto nel corso dell'esercizio il requisito relativo al peso specifico del granturco, nonché i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, avendo previsto un periodo di preparazione eccessivamente breve, tra la data della pubblicazione e la data di entrata in vigore, e non avendo preso in considerazione la necessità di un adattamento progressivo;

la Commissione non era competente per stabilire il requisito relativo al peso specifico del granturco;

qualora si dovesse ritenere che la Commissione fosse legittimata a stabilire il requisito in questione, la ricorrente sostiene che la convenuta è incorsa in uno sviamento di potere, in quanto, con il pretesto di modificare i parametri cumulativi per l'intervento, ha notevolmente modificato, di fatto, il regime di intervento del granturco;

anche qualora si dovesse ritenere che la Commissione fosse legittimata a stabilire il requisito relativo al peso specifico del granturco, la menzionata istituzione ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto, nel fissare un criterio relativo alla qualità media del granturco, non ha preso in considerazione il fatto che il granturco prodotto nella Comunità si utilizza principalmente nell'alimentazione animale;

la Commissione ha violato l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti giuridici che le incombono ai sensi dell'art. 253 CE;

la Commissione ha violato il regolamento interno del Comitato di gestione per i cereali, non avendo osservato il termine previsto in tale regolamento.


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 29.


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