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Document C2006/326/130

Causa T-303/06: Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

GU C 326 del 30.12.2006, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/60


Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

(Causa T-303/06)

(2006/C 326/130)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: UniCredito Italiano S.p.A (Genova, Italia) (Rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, Avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2006, adottata nel procedimento congiunto R 196/2005-2 ed R 211/2005-2, relativo al procedimento di opposizione n. B490971 sulla domanda di marchio comunitario n. 2.236.164.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «UNIWEB» (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH, già Union Investment Gesellschaft GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi tedeschi «UNIFONDS» (n. 991.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco «UNIZINS» (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione, nella misura in cui viene riconosciuto un rischio di confusione «per quanto riguarda unicamente i servizi giudicati simili».

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La decisione impugnata avrebbe applicato erroneamente la teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale Comunitario di Primo Grado, nella sentenza del 23.2.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge, perché non sussistono i due presupposti a tale scopo necessari: a) che l'elemento comune della serie dei marchi anteriori sia distintivo; e b) che i marchi anteriori siano usati e recepiti dal pubblico di riferimento come significativi di una molteplicità di prodotti e/o di servizi.


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