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Document C2006/326/12

    Causa C-513/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgio) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat (Imposta sul reddito — Dividendi — Onere d'imposta sui dividendi derivanti dalle azioni detenute in società stabilite in un altro Stato membro — Mancata imputazione nello Stato di residenza dell'imposta sul reddito prelevata alla fonte in un altro Stato membro)

    GU C 326 del 30.12.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/6


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgio) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat

    (Causa C-513/04) (1)

    (Imposta sul reddito - Dividendi - Onere d'imposta sui dividendi derivanti dalle azioni detenute in società stabilite in un altro Stato membro - Mancata imputazione nello Stato di residenza dell'imposta sul reddito prelevata alla fonte in un altro Stato membro)

    (2006/C 326/12)

    Lingua processuale l'olandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Gent

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Mark Kerckhaert, Bernadette Morres

    Convenuto: Belgische Staat

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Gent –Interpretazione dell'art. 56, n. 1, CE — Restrizione derivante da una disposizione nazionale in materia di imposta sul reddito — Dividendi nazionali e stranieri — Aliquota fiscale uniforme — Onere fiscale maggiore per quanto riguarda i dividendi delle quote nelle società stabilite in un altro Stato membro — Imposta alla fonte — Mancanza di presa in considerazione — Libera circolazione dei capitali — Discriminazione

    Dispositivo

    L'art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) non osta alla normativa di uno Stato membro, quale la legislazione fiscale belga, che, nell'ambito dell'imposta sul reddito, assoggetta alla stessa aliquota d'imposta uniforme i dividendi di azioni di società stabilite sul territorio del detto Stato e i dividendi di azioni di società stabilite in un altro Stato membro, senza prevedere la possibilità di imputare l'imposta prelevata mediante ritenuta alla fonte in quest'altro Stato membro


    (1)  GU C 57 del 5.3.2005.


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