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Document C2006/310/25

Causa T-311/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006 — Buendía Sierra/Commissione ( Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Attribuzione di punti di priorità )

GU C 310 del 16.12.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/13


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006 — Buendía Sierra/Commissione

(Causa T-311/04) (1)

(«Dipendenti - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Attribuzione di punti di priorità»)

(2006/C 310/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti M. van der Woude e V. Landes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: avv.ti G. Berscheid et V. Joris, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto della causa

Annullamento:

della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2003, comunicata in data 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, notificata il 16 dicembre dello stesso anno;

della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità speciale per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione con riguardo all'esercizio di promozione 2003, notificata per mezzo del sistema Sysper 2 in data 16 dicembre 2003;

delle decisioni seguenti: decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di venti punti per l'esercizio di promozione 2003; dell'elenco di merito dei dipendenti promuovibili di grado A5 con riguardo all'esercizio 2003, pubblicato nelle informazioni amministrative n. 69-2003 del 13 novembre 2003; dell'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 per l'esercizio 2003 e pubblicato nelle informazioni amministrative n. 73-2003 del 27 novembre 2003; in ogni caso, della decisione di non inserire il nome del ricorrente sui detti elenchi;

all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 15 giugno 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 12 febbraio precedente.

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della Commissione con cui è stato fissato il totale dei punti di promozione del ricorrente in 20 punti e con cui è stato negato al ricorrente il suo inserimento sull'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


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