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Document C2006/310/14

Causa C-419/06: Ricorso presentato il 13 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

GU C 310 del 16.12.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/8


Ricorso presentato il 13 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-419/06)

(2006/C 310/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Righini)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti i provvedimenti necessari

ad abolire gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005)2706, relativa agli aiuti concessi dalla Grecia in favore della Olimpiaki Aeroporia e della Olympic Airlines [notificata il 15 settembre 2005 con il numero SG Greffe (2005) D/205062], e

a recuperare tali aiuti nei confronti dei beneficiari

e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione in merito ai precisi provvedimenti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 4 della citata decisone nonché del Trattato CE.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione impone alla Grecia di recuperare l'aiuto menzionato all'art. 1 nei confronti dei beneficiari nonché di sospendere immediatamente qualunque versamento di aiuti alla Olimpiaki Aeroporia e alla Olympic Airlines. La Grecia era peraltro tenuta ad informare la Commissione, entro due mesi dalla data della decisone, in merito ai provvedimenti adottati per conformarsi alla stessa.

Il citato termine è spirato il 15 novembre 2005.

Per costante giurisprudenza, l'unico giustificato motivo che uno Stato membro può dedurre nell'ambito del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, è l'impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione. La Commissione sottolinea peraltro che, conformemente alla citata giurisprudenza, le autorità elleniche non possano appellarsi a un'impossibilità assoluta senza aver tentato di recuperare il relativo importo, cosa che non è avvenuta.

Le autorità elleniche non hanno dedotto alcuna difficoltà straordinaria e imprevista tale da rendere impossibile l'esecuzione della decisione. Né esse hanno proposto alcuna modalità alternativa di applicazione della decisione che consentisse di superare le difficoltà. Le autorità elleniche si sono limitate a contestare la fondatezza della decisione e del calcolo dell'importo dell'aiuto da parte della Commissione, il che dimostra come esse non abbiano applicato la benché minima misura di sospensione o di richiesta di rimborso.


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