Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/294/84

    Causa T-322/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Roquette Frères/Commissione ( Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammende — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Principio del ne bis in idem )

    GU C 294 del 2.12.2006, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 294/40


    Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Roquette Frères/Commissione

    (Causa T-322/01) (1)

    («Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammende - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Principio del ne bis in idem»)

    (2006/C 294/84)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Roquette Frères SA (Lestrem, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Prost, D. Voillemot e A. Choffel)

    Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan e F. Lelièvre, successivamente, A. Bouquet, W. Wils e A. Whelan, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Condomines e J. Liygonie)

    Oggetto della causa

    In primo luogo, una domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), nella parte in cui fissano l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e, in terzo luogo, una domanda di rimborso alla ricorrente degli importi illegittimamente percepiti

    Dispositivo della sentenza

    1)

    L'importo dell'ammenda della Roquette Frères SA è fissato a EUR 8 105 000.

    2)

    La decisione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), è riformata nella parte in cui è contraria al punto 1 supra.

    3)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    4)

    La Roquette Frères SA è condannata a sopportare l'integralità delle spese.


    (1)  GU C 68 del 16.3.2002


    Top