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Document C2006/294/51

Causa C-395/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala Primera Civil (Spagna) il 22 settembre 2006 — Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Al Rima, S.A.

GU C 294 del 2.12.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala Primera Civil (Spagna) il 22 settembre 2006 — Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Al Rima, S.A.

(Causa C-395/06)

(2006/C 294/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo — Sala Primera Civil

Parti nella causa principale

Ricorrente: Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Convenuta: Al Rima, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'installazione di apparecchi televisivi nelle stanze di un albergo o di uno stabilimento analogo ai fini della distribuzione via cavo del segnale televisivo captato via satellite o terrestre costituisca un atto di comunicazione al pubblico compreso nella sfera di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1).

2)

Se intendere la stanza di un albergo, o di uno stabilimento analogo, come un ambito strettamente domestico, escludendo così che possa considerarsi comunicazione al pubblico quella realizzata mediante apparecchi televisivi per mezzo dei quali venga distribuito il segnale precedentemente captato dall'albergo o da un analogo stabilimento, sia in contrasto con la tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola prevista dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE.

3)

Se, ai fini della tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, possa considerarsi pubblica, per il motivo che è accessibile ad un pubblico successivo, la comunicazione effettuata per mezzo dei televisori collocati nelle stanze d'albergo che ricevono il segnale precedentemente captato dall'albergo o da analogo stabilimento.


(1)  Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


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