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Document C2006/294/125

    Causa T-288/06: Ricorso proposto il 5 luglio 2005 — Huta Czestochowa/Commissione

    GU C 294 del 2.12.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 294/63


    Ricorso proposto il 5 luglio 2005 — Huta Czestochowa/Commissione

    (Causa T-288/06)

    (2006/C 294/125)

    Lingua processuale: polacco

    Parti

    Ricorrente: Huta «Częstochowa» S. A.(Rappresentanti: avv.ti Cz. Sadkowski e D. Sałajewski,)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare l'art. 3, n. 2, primo comma, della decisione della Commissione 5 luglio 2005 sugli aiuti di Stato n. C 20/04(ex NR 25/04) a favore della Huta «Częstochowa» S.A.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2005 relativa all'aiuto di Stato n. C 20/04 (ex NR 25/04) che all'art. 3, n. 1, dichiara incompatibile col mercato comune l'aiuto accordato dalla Polonia alla Huta «Częstochowa» S.A. per il periodo dal 1994 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento ed aiuto diretto alla ristrutturazione delle maestranze. La decisone è stata notificata alla ricorrente il 21 agosto 2006. All'art. 3, n. 2, della decisione impugnata la Commissione ordinava alla Polonia di adottare le misure necessarie affinché le imprese menzionate in tale articolo, ivi compresa la ricorrente, restituiscano l'aiuto illegittimamente accordato. In conformità della decisione tutte le imprese menzionate in tale disposizione sono responsabili in solido per il rimborso dell'aiuto in parola, il che deve aver luogo senza indugio e conformemente al diritto processuale nazionale. Gli interessi vanno calcolati per l'intero periodo dalla data di concessione dell'aiuto sino a quella del suo effettivo recupero a norma delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 (1).

    A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

    violazione degli artt. 87 e 88 CE nonché dell'art. 7, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante disposizioni dettagliate di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (2) a causa della constatazione, da parte della Commissione, che le menzionate disposizioni permettono l'emanazione di una decisione che definisce l'aiuto accordato da uno Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea come aiuto incompatibile col mercato comune benché il medesimo non sia stato attuato dopo l'adesione della Polonia al Trattato CE, nonché a causa della constatazione che alle somme soggette a rimborso vanno aggiunti gli interessi per l'intero periodo dal giorno della concessione dell'aiuto alla Huta «Częstochowa» sino all'effettivo recupero. La ricorrente sostiene che l'aiuto accordato per gli anni 1997-2002 e attuato dopo l'adesione della Polonia all'Unione europea, non può essere dichiarato incompatibile col mercato comune fondandosi sull'art. 87 CE, poiché esso non poteva influire sugli scambi all'interno dell'Unione anteriormente al 1o maggio 2004, cioè prima dell'adesione della Polonia quando il mercato polacco ancora non costituiva parte integrante del mercato interno. Inoltre, ad avviso della ricorrente, dato che il Protocollo n. 8 allegato al Trattato di adesione (3) relativo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca non menziona nel suo Allegato 1 la ricorrente, ne consegue che la maggioranza delle disposizioni di codesto Protocollo non la riguarda.

    violazione dell'art. 9, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 in assenza della fissazione nella decisione del tasso di interesse applicabile al rimborso dell'aiuto di Stato. Nel frattempo, secondo la ricorrente, conformemente alla disposizione citata, data l'assenza in Polonia dei tassi quinquennali interbancari per le transazioni Swap prima della sua adesione all'Unione europea, occorrerebbe che la Commissione e la Polonia concludessero al riguardo un accordo che dovrebbe essere riprodotto nella decisione impugnata o in un'altra decisione della Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1).

    (2)  GU L 83, pag. 1.

    (3)  Trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Peonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea del 23 aprile 2003 (GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 17).


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