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Document C2006/294/122
Case T-279/06: Action brought on 9 October 2006 — Evropaïki Dynamiki v ECB
Causa T-279/06: Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/BCE
Causa T-279/06: Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/BCE
GU C 294 del 2.12.2006, p. 61–61
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/61 |
Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/BCE
(Causa T-279/06)
(2006/C 294/122)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della BCE di non accogliere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare l'appalto al concorrente vittorioso; |
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condannare la BCE a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha presentato un'offerta in seguito alla pubblicazione, da parte della convenuta, di un bando per una procedura negoziata per la prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell'informazione a favore della Banca centrale europea (BCE) (GU 2005, S 137-135354). La ricorrente contesta la decisione di non accogliere la sua offerta e di avviare trattative contrattuali con altri offerenti.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente sostiene che la BCE ha illegittimamente mancato di indicare il peso dei criteri e dei sottocriteri all'interno del bando, ed ha utilizzato termini vaghi per valutare in modo negativo l'offerta della ricorrente, violando pertanto i principi di trasparenza e di buona amministrazione, nonché l'obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene inoltre che la BCE ha commesso numerosi errori di valutazione nell'ambito dell'apprezzamento della sua offerta. La ricorrente sostiene infine che la BCE ha introdotto nel bando di gara una specifica condizione che ha favorito le imprese stabilite in Germania, violando pertanto, tra gli altri, gli artt. 12 CE e 49 CE.