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Document C2006/294/105

    Causa T-229/06: Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Kretschmer/Parlamento

    GU C 294 del 2.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 294/50


    Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Kretschmer/Parlamento

    (Causa T-229/06)

    (2006/C 294/105)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Elfriede Kretschmer (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. G. Vandersanden)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione, portata a conoscenza della ricorrente il 14 giugno 2006, di non accordarle l'intero pagamento dell'indennità di soggiorno giornaliera, a partire dal 16 ottobre 2003, decisione che fissa Overijse (Belgio) come luogo di assunzione;

    condannare, per questo, il convenuto alle spese seguenti:

    i)

    a titolo di indennità di soggiorno giornaliera, a:

    EUR 50 al giorno per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2003 e il 30 aprile 2004, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Parlamento europeo del 2 giugno 2003,

    EUR 84 al giorno per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 marzo 2005, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Parlamento europeo del 3 maggio 2004,

    EUR 84,35 al giorno a partire dal 1o maggio 2005, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Parlamento europeo del 7 marzo 2005,

    ii)

    a titolo di indennità supplementare mensile, a EUR 72,39, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Parlamento europeo del 7 marzo 2005;

    condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente gli interessi di mora sulle somme menzionate sub i) e ii) dalla data della loro rispettiva scadenza al giorno del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse deve essere calcolato sulla base di quello fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, in vigore nel periodo considerato, maggiorato di due punti;

    condannare il convenuto al pagamento simbolico di EUR 1 per i danni morali patiti dalla ricorrente a causa del ritardo con cui è stato trattato il suo fascicolo;

    condannare il convenuto alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente è esperta nazionale distaccata presso il Parlamento europeo. Dopo un primo contratto dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004, ella è stata nuovamente impiegata, per la durata di un anno, dal 16 ottobre 2004 al 15 ottobre 2005, nonché per altri due anni, dal 16 ottobre 2005 al 15 ottobre 2007. Con il suo ricorso ella chiede l'annullamento della decisione comunicatale con lettera 14 giugno 2006 di non accordarle l'intero pagamento dell'indennità di soggiorno giornaliera, a partire dal 16 ottobre 2003, decisione che fissa Overijse (Belgio) come luogo di assunzione.

    A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente deduce un motivo vertente su pretesi errori di interpretazione ed applicazione delle norme 2002, 2004 e 2005 applicabili agli esperti nazionali distaccati (END) presso il Parlamento. Fa valere che, al momento della sua prima assunzione, sarebbe risieduta in Germania, e non in Belgio, ritenuto invece luogo di assunzione dalle autorità del Parlamento. Il suo distacco sarebbe avvenuto d'accordo tra la sua autorità d'origine (la Ministro Presidente del Land Renania Settentrionale-Vestfalia) e la Commissione nel contesto della sua prima assunzione come agente temporaneo dal 1o settembre 2002 al 31 luglio 2003, ciò che proverebbe, a suo avviso, in quale luogo risiedesse prima dell'assunzione come END e dei successivi rinnovi. La ricorrente fa valere anche che il suo trasferimento a Bruxelles, per esercitare le funzioni di END e ottemperare all'obbligo di diritto belga di prendere ivi residenza medio tempore, non può essere considerato un cambiamento del «luogo di residenza», che presuppone un insediamento stabile, permanente e duraturo. A sostegno della sua posizione invoca il fatto che i suoi contratti sono a tempo determinato, per una durata massima di sei anni, e che al termine di tale lasso di tempo ella farà, in linea di principio, ritorno in Germania per svolgervi le precedenti funzioni di giudice di tribunale nazionale. Per queste ragioni considera suo luogo di residenza, per tutta la durata del distacco, la Germania e non Bruxelles.

    Quanto al ricorso per risarcimento danni, la ricorrente ritiene che il Parlamento europeo abbia oltrepassato il termine ragionevole di risposta alle sue domande di chiarimenti e di riesame della situazione e che tale comportamento sia peraltro contrario al codice europeo di buona condotta amministrativa. Chiede perciò il risarcimento dei danni morali così subiti mediante condanna del convenuto al pagamento simbolico di EUR 1, nonché il pagamento degli interessi di mora sulle somme a lei spettanti in conformità delle norme 2002, 2004 e 2005 applicabili agli END.


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