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Document C2006/281/23

Causa C-228/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria di primo grado di Trento) — Stradasfalti Srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento (Sesta direttiva IVA — Artt. 17, n. 7, e 29 — Diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte)

GU C 281 del 18.11.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria di primo grado di Trento) — Stradasfalti Srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento

(Causa C-228/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 17, n. 7, e 29 - Diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte)

(2006/C 281/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di primo grado di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stradasfalti Srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria di primo grado di Trento — Interpretazione degli artt. 17, n. 7, e 29 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte — Disposizione nazionale che limita il diritto a detrazione senza consultazione del comitato previsto dall'art. 29 della direttiva

Dispositivo

1)

L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, impone che gli Stati membri, per rispettare l'obbligo procedurale di consultazione di cui all'art. 29 della medesima direttiva, informino il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto istituito da tale articolo del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto e che forniscano a tale comitato informazioni sufficienti per consentirgli di esaminare la misura con cognizione di causa.

2)

L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, istituito all'art. 29 della detta direttiva. La detta disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.

3)

Qualora un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all'art. 17, n. 7, della sesta direttiva 77/388, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto enunciato dall'art. 17, n. 1, di tale direttiva. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura derogatoria deve poter ricalcolare il suo debito d'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


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