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Document C2006/281/14

Cause riunite C-392/04 e C-422/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04)/Bundesrepublik Deutschland (Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 1 — Diritti e oneri sulle licenze individuali — Art. 10 CE — Primato del diritto comunitario — Certezza del diritto — Decisione amministrativa definitiva)

GU C 281 del 18.11.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-392/04 e C-422/04) (1)

(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 97/13/CE - Art. 11, n. 1 - Diritti e oneri sulle licenze individuali - Art. 10 CE - Primato del diritto comunitario - Certezza del diritto - Decisione amministrativa definitiva)

(2006/C 281/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrenti: i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 10 CE e 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Tributo applicabile alle imprese titolari di licenze individuali calcolato sull'importo anticipato delle spese amministrative generali dell'autorità di regolamentazione su un periodo di 30 anni

Dispositivo

1)

L'art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta all'applicazione, a titolo di licenze individuali, di un diritto calcolato in funzione delle spese amministrative generali dell'autorità di regolamentazione per la concessione delle licenze su un periodo di trent'anni.

2)

L'art. 10 CE, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della direttiva 97/13, fa obbligo al giudice nazionale di valutare se una regolamentazione chiaramente incompatibile con il diritto comunitario, come quella su cui sono fondati gli avvisi di liquidazione oggetto della causa principale, sia manifestamente illegittima ai sensi del proprio diritto. Se tale si rivelerà il caso, il detto giudice ne dovrà trarre tutte le conseguenze di diritto nazionale circa il ritiro degli avvisi.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.

GU C 284 del 20.11.2006.


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