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Document C2006/281/06

Causa C-168/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Imprese che assumono lavoratori dipendenti cittadini di Stati terzi — Imprese che svolgono prestazioni in un altro Stato membro — Attestazione di distacco europeo)

GU C 281 del 18.11.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-168/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Imprese che assumono lavoratori dipendenti cittadini di Stati terzi - Imprese che svolgono prestazioni in un altro Stato membro - Attestazione di distacco europeo)

(2006/C 281/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Eggers, E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl, C. Pesendorfer e G. Hesse)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi effettuato nell'ambito di prestazioni di servizi da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro subordinato a un regime di avviso di ricevimento che costituisce de facto un regime di autorizzazione in quanto l'assenza di un tale avviso comporta ammende e il rifiuto dell'ingresso e del soggiorno per i lavoratori distaccati interessati

Dispositivo

1)

La Repubblica d'Austria, da un canto, subordinando il distacco, da parte di un'impresa avente la propria sede in un altro Stato membro, di lavoratori cittadini di Stati terzi, al conseguimento dell'«attestazione di distacco europeo» prevista dall'art. 18, nn. 12-16, della legge austriaca sull'impiego dei lavoratori stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz), il cui rilascio presuppone, in primo luogo, che i lavoratori interessati siano occupati presso la detta impresa da almeno un anno o siano ad essa vincolati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in secondo luogo, la prova del rispetto delle condizioni di retribuzione e di lavoro vigenti in Austria e prevedendo, all'art. 10, n. 1, punto 3, della legge sugli stranieri (Fremdengesetz) un motivo di diniego automatico di titolo d'entrata e di soggiorno, senza eccezioni, non consentendo di regolarizzare la situazione dei lavoratori cittadini di uno Stato terzo, legittimamente distaccati da un'impresa avente sede in un altro Stato membro, quando i detti lavoratori siano entrati sul territorio nazionale senza visto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 29.5.2004.


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