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Document C2006/261/46

    Causa T-236/06: Ricorso presentato il 6 settembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione

    GU C 261 del 28.10.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 261/24


    Ricorso presentato il 6 settembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione

    (Causa T-236/06)

    (2006/C 261/46)

    Lingua processuale:il tedesco

    Parti

    Ricorrente(i): Landtag Schleswig-Holstein (Kiel, Germania) (Rappresentante(i): S. R. Laskowski, J. Caspar)

    Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del(i) ricorrente(i)

    sospendere il procedimento sino alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa dinanzi ad essa pendente relativa alla medesima controversia;

    in quanto la Corte di giustizia delle Comunità europee si dichiari incompetente e rimetta la causa al Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte;

    annullare le decisioni della Commissione 10 marzo 2006 e 23 giugno 2006 e

    condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nelle decisioni impugnate, la Commissione ha respinto la richiesta del ricorrente di accesso al documento SEC(2005) 420, richiesta che si fondava sul richiamo all'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza (1). Tale documento contiene un'analisi in diritto della competenza della Comunità nel settore della conservazione di dati personali da parte di un utente delle reti di comunicazione elettronica.

    Il ricorrente invoca, in primo luogo, la violazione dell'art. 10 CE nel combinato disposto con l'art. 1, secondo comma, TUE. A suo avviso, la Commissione, nel contesto degli obblighi reciproci di leale cooperazione, secondo il principio di trasparenza, è tenuta a concedere l'accesso al documento richiesto, dal momento che sussiste un forte interesse pubblico e parlamentare alla pubblicazione integrale del documento medesimo.

    Il ricorrente, inoltre, lamenta la violazione dell'art. 255 CE e dell'art. 2, n. 1, del regolamento sulla trasparenza. A tal riguardo, sostiene che la Commissione abbia erroneamente fondato il diniego di accesso al documento richiesto sull'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza, dal momento che la pubblicazione del documento non sarebbe lesiva della consulenza giuridica della Commissione. Di conseguenza, la convenuta avrebbe fatto un uso erroneo del proprio potere discrezionale.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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