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Document C2006/261/39

    Causa T-225/06: Ricorso presentato il 26 agosto 2006 — Budějovický Budvar/ UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

    GU C 261 del 28.10.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 261/20


    Ricorso presentato il 26 agosto 2006 — Budějovický Budvar/ UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

    (Causa T-225/06)

    (2006/C 261/39)

    Lingua di deposito del ricorso: il francese

    Parti

    Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAIM)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Anheuser-Busch, Incorporated

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l'impugnata decisione, pronunciata il 14 giugno 2006 dalla Seconda Sezione del ricorso dell'UAMI;

    respingere la domanda di registrazione del marchio verbale «BUD» n. 1 603 539 per designare prodotti rientranti nelle classi 32 e 33;

    trasmettere la decisione pronunciata dal Tribunale all'UAMI;

    condannare la società Anheuser-Busch al pagamento di tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Anheuser-Busch Incorporated

    Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «BUD» per i prodotti classificati nelle classi 32 e 33 — domanda n. 1 603 539

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Ricorrente

    Marchio o segno fatto valere: Diritto alla denominazione di origine protetta «BUD» per la designazione di birra

    Decisione della divisione di opposizione: Rigetto di opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1) nonché dell'art. 20 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 (2) in quanto la Commissione di ricorso non sarebbe competente a statuire sulla validità della denominazione di origine invocata dalla ricorrente nell'ambito della sua opposizione. Sostiene altresì che il segno «BUD» costituisce una denominazione di origine, protetta in Francia come in Austria. La ricorrente invoca inoltre l'errata applicazione nell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 in quanto, a suo avviso, la denominazione di origine «BUD» costituisce senz'altro un segno utilizzato nel mondo degli affari.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/5, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


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