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Document C2006/249/35
Case T-223/06 P: Appeal brought on 23 August 2006 by the European Parliament against the order of the European Union Civil Service Tribunal made on 13 July 2006 in Case F-102/05 Ole Eistrup v European Parliament
Causa T-223/06 P: Ricorso del Parlamento europeo proposto il 23 agosto 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 13 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05, Ole Eistrup/Parlamento europeo
Causa T-223/06 P: Ricorso del Parlamento europeo proposto il 23 agosto 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 13 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05, Ole Eistrup/Parlamento europeo
GU C 249 del 14.10.2006, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/15 |
Ricorso del Parlamento europeo proposto il 23 agosto 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 13 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05, Ole Eistrup/Parlamento europeo
(Causa T-223/06 P)
(2006/C 249/35)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (Strasburgo, Francia) (rappresentante: H. von Hertzen e L. Knudsen, agente)
Altra parte nel procedimento: Ole Eistrup
Conclusioni del ricorrente
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Rimuovere l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica. |
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Disporre esso stesso in caso di accoglimento dell'eccezione presentata dal ricorrente in limine. |
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Respingere l'azione proposta da Ole Eistrup. |
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Provvedere sulle spese a norme di legge. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso di impugnazione, il Parlamento europeo deduce che il Tribunale della funzione pubblica europea ha violato il secondo comma dell'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non avere respinto la domanda, nonostante il fatto che la domanda non recasse la firma dell'avvocato del ricorrente, bensì solo un timbro fax-simile che riproduce la firma dell'avvocato.
Il Parlamento europeo deduce pertanto che il Tribunale della funzione pubblica ha operato in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto ha subordinato l'applicazione del primo comma del n. 1 dell'art. 43 del regolamento di procedura al sussistere di un difetto sproporzionato per adire il Tribunale. Risulta così impossibile prevedere se sarà possibile esaminare una causa nel merito.