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Document C2006/249/10

    Causa C-342/06 P: Ricorso proposto il 7 agosto 2006 da La Poste avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006 , causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

    GU C 249 del 14.10.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 249/5


    Ricorso proposto il 7 agosto 2006 da La Poste avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-342/06 P)

    (2006/C 249/10)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: La Poste (rappresentante: H. Lehman, avocat)

    Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Chronopost SA, Union française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

    Conclusioni della ricorrente

    Con il ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 nei limiti in cui dichiara che la decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (1), è annullata in quanto constata che né l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, né il trasferimento di Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI Chronopost;

    condannare l'Union française de l'express e le società DHL International, Federal express international e CRIE alle spese sostenute da La Poste dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del ricorso.

    Con il primo motivo, la ricorrente adduce la violazione da parte del Tribunale degli artt. 6 UE e 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nei limiti in cui tale giudice non offrirebbe tutte le garanzie volute d'imparzialità, in quanto il giudice che ha esercitato le funzioni di relatore nella sentenza impugnata 7 giugno 2006 è stato anche presidente della sezione che ha adottato la sentenza — annullata dalla Corte — 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II-4055).

    Con il secondo motivo, che consta di due parti, la ricorrente contesta poi al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto e di procedura. Da un lato, infatti, il Tribunale non avrebbe dichiarato irricevibili motivi che non comparivano nel ricorso iniziale delle ricorrenti e li avrebbe esaminati, violando l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Dall'altro, tale giudice avrebbe commesso un errore di diritto considerando, a torto, che lo smembramento di un'attività economica costituisca, essenzialmente, aiuto di Stato. Il Tribunale avrebbe, più in particolare, male interpretato quest'ultima nozione non prendendo in considerazione la situazione specifica dello smembramento di un'attività economica precedentemente esercitata dallo Stato e non individuando gli effetti sul mercato della misura esaminata.

    Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver imposto alla Commissione un obbligo di motivazione eccessivo, violando così tanto l'art. 88 CE, che riconosce alla Commissione un ampio potere discrezionale con riferimento a valutazioni economiche complesse, quanto l'art. 253 CE, che non esigerebbe che la motivazione di una decisione di rigetto di una denuncia sia dettagliata quanto un rapporto di esame contabile.


    (1)  GU L 164, pag. 37.


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