Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/131/75

Causa T-2/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 marzo 2006 — Korkmas e a./Commissione (Ricevibilità — Ricorso d'annullamento — Atto impugnabile — Decisione implicita della Commissione recante rifiuto di sottoporre una proposta al Consiglio — Ricorso per carenza — Omissione impugnabile — Omissione di sottoporre una proposta al Consiglio — Potere discrezionale — Ingiunzione)

GU C 131 del 3.6.2006, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 marzo 2006 — Korkmas e a./Commissione

(Causa T-2/04) (1)

(Ricevibilità - Ricorso d'annullamento - Atto impugnabile - Decisione implicita della Commissione recante rifiuto di sottoporre una proposta al Consiglio - Ricorso per carenza - Omissione impugnabile - Omissione di sottoporre una proposta al Consiglio - Potere discrezionale - Ingiunzione)

(2006/C 131/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cemender Korkmaz (Flers, Francia), House Research (Sturminster Newton, Dorset, Regno Unito) e The Kurdish Human Rights Project (Londra, Regno Unito) [rappresentanti: inizialmente P. Moser, barrister, e A. Stock, avvocato, successivamente P. Moser e H. Miller, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: G. Boudot e M. Wilderspin, agenti]

Oggetto della causa

A titolo principale, annullamento della relazione periodica della Commissione del 5 novembre 2003, relativa ai progressi della Turchia verso l'adesione, nella parte in cui contiene una decisione della Commissione recante rifiuto di formulare raccomandazioni al Consiglio con riguardo allo stanziamento di fondi preadesione per la Turchia e, in subordine, domanda di constatazione di carenza a questo riguardo, e, comunque, domanda di ingiunzione a questo riguardo.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Cemender Korkmaz, la Corner House Research e la Kurdish Human Rights Project sono condannate alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


Top