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Document C2006/131/27

Causa C-293/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam) — Beemsterboer Coldstore Services BV/Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem ([Recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Applicazione nel tempo — Sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo — Nozione di certificato inesatto — Onere della prova])

GU C 131 del 3.6.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam) — Beemsterboer Coldstore Services BV/Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem

(Causa C-293/04) (1)

([Recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Applicazione nel tempo - Sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo - Nozione di «certificato inesatto» - Onere della prova])

(2006/C 131/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente: Beemsterboer Coldstore Services BV

Convenuto: Inspecteur del Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem

Oggetto

Interpretazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella sua versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000 n 2700 (GU L 311, pag. 17). Riscossione a posteriori di dazi derivanti da una debito doganale sorto prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2700/2000 nei confronti di un importatore che ha presentato certificati di origine EUR.1 indicanti un'origine delle merci che non ha potuto essere provata nell'ambito di un controllo a posteriori

Dispositivo

1)

L'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, si applica ad un'obbligazione doganale che sia sorta e della quale sia stato avviato il recupero a posteriori prima dell'entrata in vigore del detto regolamento.

2)

Qualora, a seguito di un controllo a posteriori, l'origine delle merci risultante da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 non possa più essere confermata, tale certificato deve essere considerato come un «certificato inesatto» ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000.

3)

Incombe a colui che invochi il terzo comma dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, fornire le prove necessarie al successo della sua pretesa. Pertanto, in linea di principio, spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi del detto art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, initio, per procedere al recupero a posteriori, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore. Tuttavia, qualora, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all'esportatore, le autorità doganali si trovino nell'impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell'esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tale certificato rilasciato dalle autorità del paese terzo si basava su un'esatta presentazione dei fatti.


(1)  GU C 228 del 11.9.2004.


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