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Document C2006/131/11

    Causa C-513/03: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — Eredi di M.E.A. van Hilten-van der Heijden/Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (Movimenti di capitali — Art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto, art. 56, n. 1, CE) — Imposta sulle successioni — Finzione giuridica secondo cui un cittadino di uno Stato membro deceduto entro dieci anni da quando ha lasciato tale Stato membro viene considerato ivi domiciliato al momento del suo decesso — Stati terzi)

    GU C 131 del 3.6.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 131/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — Eredi di M.E.A. van Hilten-van der Heijden/Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen

    (Causa C-513/03) (1)

    (Movimenti di capitali - Art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto, art. 56, n. 1, CE) - Imposta sulle successioni - Finzione giuridica secondo cui un cittadino di uno Stato membro deceduto entro dieci anni da quando ha lasciato tale Stato membro viene considerato ivi domiciliato al momento del suo decesso - Stati terzi)

    (2006/C 131/11)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Eredi di M.E.A. van Hilten-van der Heijden

    Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Interpretazione degli artt. 57, n. 1, e 58, n. 3, CE e della Dichiarazione (n. 7) sull'articolo 58 (ex art. 73 D) del Trattato che istituisce la Comunità europea allegata all'atto finale di Maastricht — Disposizione fiscale di uno Stato membro in materia di diritti successori in base alla quale un cittadino di tale Stato, che abbia avuto la residenza nello Stato e sia deceduto entro dieci anni dal momento in cui ha lasciato il territorio nazionale, è considerato residente dallo Stato ai fini dell'applicazione dei detti diritti — Cittadino residente in un paese terzo al momento del decesso

    Dispositivo

    L'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, in forza della quale la successione di un cittadino di questo Stato membro, deceduto prima che siano trascorsi dieci anni da quando ha trasferito all'estero il domicilio che aveva nel detto Stato membro, è tassata come se tale cittadino avesse mantenuto il domicilio in questo stesso Stato, pur beneficiando di un defalco dei diritti di successione prelevati da altri Stati membri.


    (1)  GU C 85 del 3.4.2004.


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