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Document C2006/131/05

Causa C-232/03: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Lavoratori — Libera circolazione — Utilizzazione di veicoli immatricolati all'estero e messi a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro residente all'estero)

GU C 131 del 3.6.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-232/03) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Lavoratori - Libera circolazione - Utilizzazione di veicoli immatricolati all'estero e messi a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro residente all'estero)

(2006/C 131/05)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. D. Martin e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: sig.re Alice Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. K. Manji, agente e sig.ra P. Whipple, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 e 39 CE — Condizioni, applicabili ai lavoratori residenti in Finlandia ed occupati all'estero, per l'utilizzazione di veicoli immatricolati all'estero e messi a loro disposizione dal datore di lavoro

Dispositivo

1)

Impedendo ai lavoratori frontalieri che risiedono in Finlandia ed occupano un impiego in un altro Stato membro di fruire dell'utilizzazione dei veicoli di servizio messi a loro disposizione dai datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro ed immatricolati in codesto Stato membro, unicamente per il motivo che i lavoratori frontalieri di cui trattasi risiedono sul territorio finlandese, dove sono introdotti i veicoli appartenenti ai loro datori di lavoro,

e

impedendo ai lavoratori frontalieri in questione di fruire, a fini professionali e privati, dell'utilizzazione dei veicoli della ditta messi a loro disposizione dai datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro ed immatricolati in codesto Stato membro, quando tali veicoli non sono né destinati ad essere sostanzialmente utilizzati in Finlandia in via permanente né, di fatto, utilizzati a tale stregua, unicamente per il motivo che gli stessi lavoratori risiedono sul territorio finlandese, dove sono introdotti i veicoli appartenenti ai loro datori di lavoro,

la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 39 CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


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