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Document C2006/108/59
Case F-22/06: Action brought on 6 March 2006 — Vienne and Others v European Parliament
Causa F-22/06: Ricorso presentato il 6 marzo 2006 — Vienne e a./Parlamento europeo
Causa F-22/06: Ricorso presentato il 6 marzo 2006 — Vienne e a./Parlamento europeo
GU C 108 del 6.5.2006, p. 32–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/32 |
Ricorso presentato il 6 marzo 2006 — Vienne e a./Parlamento europeo
(Causa F-22/06)
(2006/C 108/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Philippe Vienne (Bascharage, Lussemburgo) e altri [Rappresentanti: avv.ti G. Bounéau e F. Frabetti]
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare la decisione esplicita del 14 novembre 2005, con cui il Parlamento europeo nega ai ricorrenti l'assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; |
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condannare il Parlamento europeo al risarcimento in solido dei danni così subiti dai ricorrenti; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti, tutti dipendenti o agenti del Parlamento europeo, avevano chiesto il trasferimento dei loro diritti a pensione acquisiti in Belgio verso il sistema comunitario, conformemente alle disposizioni di una legge belga adottata nel 1991. Nel 2003 il Belgio ha adottato una nuova legge che, secondo i ricorrenti, prevede condizioni più favorevoli per tale tipo di nuovi trasferimenti. Tuttavia, i ricorrenti, avendo già proceduto al trasferimento dei loro diritti, non potevano beneficiare delle disposizioni della legge del 2003.
I ricorrenti hanno quindi presentato una domanda diretta ad ottenere l'assistenza prevista dall'art. 24 dello Statuto. Il Parlamento europeo, che non intendeva assistere i suoi dipendenti ed agenti temporanei per ottenere i detti trasferimenti, ha respinto la loro domanda con decisione del 14 novembre 2005.
Con il loro ricorso, i ricorrenti contestano tale decisione, da essi considerata un rifiuto di assistenza in violazione dell'art. 24 dello Statuto. Oltre a quest'ultimo articolo, essi fanno valere a sostegno delle loro domande da violazione del dovere di sollecitudine, del principio di non discriminazione, del divieto di procedere in modo arbitrario, nell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse fecisti», nonché un abuso di potere.