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Document C2006/074/70

Causa F-11/06: Ricorso presentato il 31 gennaio 2006 – Larsen/Commissione

GU C 74 del 25.3.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/36


Ricorso presentato il 31 gennaio 2006– Larsen/Commissione

(Causa F-11/06)

(2006/C 74/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Holger Larsen (Londra, Regno Unito) e altri [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione 2 marzo 2005 della direttrice dell'ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali di ridurre la retribuzione del ricorrente con decorrenza dal 1o maggio 2005;

condannare la convenuta a versare al ricorrente l'indennità di alloggio alla quale ha diritto a decorrere dal giorno in cui non le è più stata versata, oltre a interessi compensatori calcolati al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorati di due punti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente destinato all'ufficio della rappresentanza della Commissione a Londra, beneficiava, dal 1o ottobre 2002, di un'indennità di alloggio, in applicazione dell'art. 14 bis dell'allegato VII allo statuto e del regolamento n. 6/66/Euratom e n. 121/66/CEE (1). Dal momento che tale disposizione è stata modificata con la riforma dello statuto, la Commissione, con decisione 2 maggio 2005, ha negato al ricorrente la detta indennità.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, anzitutto, la violazione degli artt. 62 dello statuto e 19 dell'allegato XIII allo statuto. In particolare, sostiene che la convenuta abbia erroneamente applicato tale ultimo articolo conformemente all'interpretazione adottata dal collegio dei direttori amministrativi il 14 ottobre 2004, che esclude l'indennità di alloggio dagli elementi della retribuzione ricompresi tra le misure transitorie previste dal detto articolo. Tale interpretazione sarebbe infatti illegittima, in quanto ridurrebbe la portata della garanzia del reddito nominale prevista dalla disposizione in oggetto.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio di equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti, come previsto dagli artt. 64 e 65 dello statuto.


(1)  Regolamento del Consiglio 28 luglio 1966, n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità, GU 150, pag. 2749.


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