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Document C2006/074/58

    Causa T-47/06: Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Antartica/UAMI

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/31


    Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Antartica/UAMI

    (Causa T-47/06)

    (2006/C 74/58)

    Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Antartica S.r.l. (Roma, Italia) [Rappresentata: E. Racca, avvocato].

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: The Nasdaq Stock Market, Inc. (Washington D.C., Stati Uniti)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione pronunciata dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI il 7 dicembre 2005 nel procedimento R 752/2004-2, con la motivazione che non è conforme agli artt. 63, n. 2, e 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché all'art. 5, nn. 1 e 2 della direttiva 89/104/CEE;

    condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «NASDAQ» per prodotti rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25 e 28

    Titolare del marchio o del segno rivendicato nel procedimento di opposizione: The Nasdaq Stock Market, Inc.

    Marchio o segno rivendicato: il marchio comunitario denominativo «Nasdaq», per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42, allo stesso modo del marchio precedente «Nasdaq», notoriamente noto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione del rigetto della domanda di registrazione

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 63, n. 2, e 8, n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94 come pure dell'art. 5, nn. 1 e 2 della direttiva n. 89/104/CEE; la ricorrente sostiene che il marchio denominativo anteriore non registrato non era stato in realtà invocato nell'atto di opposizione. Contesta altresì la constatazione che la notorietà dell'indice di borsa «Nasdaq» sia la stessa della reputazione del marchio dello stesso nome. Afferma infine che la nozione di notorietà «renommée» ai sensi del regolamento n. 40/94 e della direttiva 89/104 non è identica alla nozione di notorietà «notorieté» ai sensi della convenzione di Parigi.


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