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Document C2006/074/34
Case T-364/03: Judgment of the Court of First Instance of 26 January 2006 — Medici Grimm v Council (Dumping — Imports of leather handbags originating in the People's Republic of China — Amendment of a regulation imposing a definitive anti-dumping duty — No retroactive effect — Annulment by the Court of First Instance — Action for damages — Sufficiently serious breach)
Causa T-364/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio ( Dumping — Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Assenza di retroattività — Annullamento da parte del Tribunale — Ricorso per risarcimento danni — Violazione sufficientemente grave e manifesta )
Causa T-364/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio ( Dumping — Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Assenza di retroattività — Annullamento da parte del Tribunale — Ricorso per risarcimento danni — Violazione sufficientemente grave e manifesta )
GU C 74 del 25.3.2006, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/17 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio
(Causa T-364/03) (1)
(«Dumping - Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese - Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Assenza di retroattività - Annullamento da parte del Tribunale - Ricorso per risarcimento danni - Violazione sufficientemente grave e manifesta»)
(2006/C 74/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Medici Grimm KG (Rodgau Hainhausen, Germania) [Rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e E. Gybels, avocat]
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [agente: M. Bishop, assistito da G. Berrisch]
sostenuto da: Commissione delle Comunità europee [agenti: N. Khan e T. Scharf]
Oggetto della causa
Ricorso ai sensi dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE, diretto al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di avere subito a causa dell'irretroattività del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio (Racc. pag. II-2671)
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporta, oltre alle sue spese, quelle sostenute dal Consiglio. |
3) |
La Commissione sopporta le proprie spese. |