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Document C2006/074/34

    Causa T-364/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio ( Dumping — Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Assenza di retroattività — Annullamento da parte del Tribunale — Ricorso per risarcimento danni — Violazione sufficientemente grave e manifesta )

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/17


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio

    (Causa T-364/03) (1)

    («Dumping - Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese - Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Assenza di retroattività - Annullamento da parte del Tribunale - Ricorso per risarcimento danni - Violazione sufficientemente grave e manifesta»)

    (2006/C 74/34)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Medici Grimm KG (Rodgau Hainhausen, Germania) [Rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e E. Gybels, avocat]

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [agente: M. Bishop, assistito da G. Berrisch]

    sostenuto da: Commissione delle Comunità europee [agenti: N. Khan e T. Scharf]

    Oggetto della causa

    Ricorso ai sensi dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE, diretto al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di avere subito a causa dell'irretroattività del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio (Racc. pag. II-2671)

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La ricorrente sopporta, oltre alle sue spese, quelle sostenute dal Consiglio.

    3)

    La Commissione sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 21 del 24.1.2004.


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