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Document C2006/074/31

    Causa T-147/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 gennaio 2006 — Devinlec/Uami ( Marchio comunitario Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo — quantum — Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40 )

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/16


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 gennaio 2006 — Devinlec/Uami

    (Causa T-147/03) (1)

    («Marchio comunitario Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo - “quantum” - Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40»)

    (2006/C 74/31)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Devinlec Développement innovation Leclerc SA (Tolosa, Francia) [rappresentante: J.-P. Simon, avvocato]

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves e A. Folliard-Monguiral, agenti]

    Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (Istambul, Turchia) [rappresentante: F. Jacobacci, avvocato]

    Oggetto della causa

    Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002-3), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Devinlec Développement innovation Leclerc SA e la T.I.M.E. Art Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002 3) è annullata.

    2)

    L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale.

    3)

    L'interveniente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


    (1)  GU C 171 del 19.7.2003.


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