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Document C2006/074/10

    Causa C-5/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 2 gennaio 2006 , nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 2 gennaio 2006, nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen

    (Causa C-5/06)

    (2006/C 74/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Con ordinanza 2 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 2006, nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260 (1), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili possono essere considerati solo i volumi di esportazione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per i quali sono state concesse effettivamente restituzioni all'esportazione.

    2)

    Qualora la prima questione sia risolta senso affermativo: se l'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314 (2), che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 (3), sia invalido.

    3)

    Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo: se l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili nonché nel calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero debbono essere considerate tutte le esportazioni, anche quando nella relativa campagna di commercializzazione per una parte di esse non siano state concesse restituzioni all'esportazione.

    4)

    Qualora la prima, la seconda o la terza questione siano risolte in senso affermativo: se il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775 (4), che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sia invalido.


    (1)  GU L 178, pag. 1

    (2)  GU L 50, pag. 40

    (3)  GU L 160, pag. 33

    (4)  GU L 316, pag. 64


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