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Document C2006/036/69

Causa T-411/05: Ricorso proposto il 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commissione delle Comunità europee

GU C 36 del 11.2.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/32


Ricorso proposto il 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-411/05)

(2006/C 36/69)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gerolf Annemans [rappresentante: C. Symons, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede al Tribunale, conformemente all'art. 231, n. 1, CE, di annullare la decisione della Commissione europea 5 settembre 2005 (pratica COMP/39 225).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente dichiara di aver investito la Commissione di una denuncia contro la Belgacom e la Telenet per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sul mercato dei collegamenti Internet ad ampia banda degli utenti finali.

La Commissione ha informato il ricorrente di non rinvenire per il momento nei fatti addotti dal ricorrente motivo per avviare un'indagine e della provvisorietà della sua posizione basata sugli elementi di cui dispongono i suoi uffici in attesa di indicazioni supplementari che il ricorrente intenda eventualmente inviare.

Il ricorrente sostiene in primo luogo che non tocca a lui, ma alla Commissione cercare prove a sostegno della sua denuncia, in base alle presunzioni sostanziali addotte dal ricorrente.

Secondo il ricorrente, la spiegazione della Commissione secondo cui gli operatori fissano spesso i prezzi in funzione del leader del mercato non è convincente quando ci si pone la questione se la quasi mancanza di differenze fra i prezzi Internet della Belgacom e della Telenet dipenda dal mero caso in un mercato libero o discenda da una violazione dell'art. 81 CE.

Il ricorrente sostiene del pari che i prezzi superiori in Belgio, considerati nella sua denuncia, di per sé non provano naturalmente una violazione dell'art. 82 CE, ma essi non provano neanche la mancanza di tale violazione. La Commissione non può esentare in tal modo le imprese accusate di violazioni dell'art. 82 CE.

Il ricorrente dichiara inoltre che la Commissione si sbaglia dubitando della posizione dominante della Belgacom e della Telenet sul mercato belga. Il ricorrente osserva al riguardo che i due operatori applicano pressappoco gli stessi prezzi elevati e si dividono quasi il 90 % del mercato belga dell'accesso Internet ad ampia banda. Il ricorrente ritiene inoltre che non si può trarre alcuna conclusione dall'esistenza sul mercato di collegamenti Internet concorrenti e meno costosi a velocità inferiore di download (scarico da Internet). Secondo il ricorrente, la Commissione si contraddice inoltre quando afferma, da un lato, che il Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) garantisce la concorrenza ma che, d'altro lato, lo stesso BIPT esamina in questo momento se la concorrenza sia garantita effettivamente sul mercato belga.

Il ricorrente sostiene infine che la Commissione omette di corroborare l'affermazione secondo cui è insufficiente l'interesse comunitario.


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