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Document C2006/036/06

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 1 o dicembre 2005 , nel procedimento C-301/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee ( Fondi strutturali — Ammissibilità delle spese — Modifiche di complementi di programmazione — Irricevibilità )

GU C 36 del 11.2.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

1o dicembre 2005

nel procedimento C-301/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Fondi strutturali - Ammissibilità delle spese - Modifiche di complementi di programmazione - Irricevibilità»)

(2006/C 36/06)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-301/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 2 luglio 2003, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dai sigg. G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. de March e L. Flynn, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


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