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Document C2006/022/38

Causa T-417/05: Ricorso presentato il 29 novembre 2005 — ENDESA/Commissione

GU C 22 del 28.1.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/20


Ricorso presentato il 29 novembre 2005 — ENDESA/Commissione

(Causa T-417/05)

(2006/C 22/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Endesa S.A (rappresentanti: avv.ti M. Merola, M. Odriozola, S. Baxter, M. Muñoz de Juan, e J. Flynn, QC, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 15 novembre 2005, caso COMP/M.3986 Gas Natural/Endesa

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2005, che ha dichiarato che l'offerta pubblica di acquisto annunciata il 5 settembre 2005 da parte della Gas Natural SDG S.A per acquisire il 100 % delle azioni dell'Endesa S.A. non comporta una concentrazione di dimensione comunitaria.

Il ricorso di annullamento contro la Commissione indica come questione preliminare l'esistenza di diversi vizi di procedura. A tale riguardo si afferma, innanzi tutto, che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata prima rispetto alla decisione sulla richiesta di rinvio di cui all'art. 22 del regolamento sulle concentrazioni, dato che dallo stesso testo di tale disposizione si deduce che le decisioni in materia di richieste di rinvio devono riferirsi a operazioni di concentrazione che rispettano le soglie di una o più normative nazionali e che non hanno dimensione comunitaria.

In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione la mancanza di trasparenza nell'iter procedurale e la conseguente violazione dei suoi diritti di difesa.

Da ultimo, si asserisce che la Commissione avrebbe dovuto richiedere la sospensione della procedura nazionale che si è svolta in parallelo dinanzi alle autorità nazionali. La ricorrente considera che già il fatto di non avere richiesto la detta sospensione costituisce un grave vizio procedurale, alla luce dei principi fondamentali del sistema di controllo delle concentrazioni.

Quanto agli argomenti di merito, con il detto ricorso si lamenta la violazione di taluni articoli del regolamento (CE) n. 139/2004 (1), nonché l'esistenza di gravi errori di valutazione. In questo senso, secondo la ricorrente, la decisione viola le norme sulla competenza stabilite dal regolamento sulle concentrazioni, in quanto pone in capo all'Endesa l'onere della prova sulla definizione della dimensione comunitaria, il che è manifestamente incompatibile con il carattere di ordine pubblico delle norme che fissano le competenze esclusive della Commissione.

La ricorrente sostiene inoltre che, non avendo preso in considerazione i conti consolidati dell'Endesa relativi all'ultimo esercizio contabile, elaborati validamente in conformità ai criteri comunitari in materia di contabilità (NIC/NIIF) vigenti nel momento in cui si è realizzata la concentrazione, la decisione viola l'art. 5 del regolamento sulle concentrazioni, allontanandosi dalla prassi della Commissione ed entrando in conflitto con i principi espressi nella comunicazione sul calcolo del fatturato.

La ricorrente aggiunge che, per quanto riguarda gli adeguamenti che la decisione analizza alla luce della comunicazione sul calcolo del fatturato, molti di tali adeguamenti rispondono ad un'applicazione rigorosa dei criteri comunitari contabili vigenti e non devono confondersi con gli aggiustamenti di cui all'art. 5 del regolamento sulle concentrazioni. In ogni caso, tutti gli aggiustamenti analizzati nella decisione dovrebbero essere riconosciuti come rispondenti all'obiettivo di determinare il reale valore economico delle imprese oggetto della concentrazione.

Da ultimo, la ricorrente rileva che la decisione, individuando in modo errato le competenze esclusive della Commissione, viola il principio della certezza del diritto ed è contraria ad un'applicazione uniforme del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 24 del 29/1/2004, pag. 1.


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