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Document C2006/010/20

Causa C-381/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles, con sentenza 13 ottobre 2005 , nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA

GU C 10 del 14.1.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles, con sentenza 13 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Causa C-381/05)

(2006/C 10/20)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 13 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA, la Cour d'appel di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se integrano una pubblicità comparativa anche i messaggi pubblicitari con cui l'operatore si limita a far riferimento ad un tipo di prodotto nel senso che in tale ipotesi il messaggio alluderebbe a tutte le imprese che offrono quel prodotto e che ciascuna di esse potrebbe presumersi identificata

2)

Se, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui egli fa riferimento sussiste un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2bis della direttiva,

a)

occorra considerare, sulla base, da un lato, dell'art. 2bis e, dall'altro, del punto b) dell'art. 3bis, «concorrente» nel senso di tale disposizione ogni impresa che la pubblicità permetta di identificare, qualunque bene o servizio essa offra.

b)

In caso di risposta negativa, e nell'ipotesi che debbano essere soddisfatte altre condizioni perché si abbia un rapporto di concorrenza, se debba tenersi conto solo dello stato attuale del mercato e delle abitudini di consumo presenti nella Comunità oppure anche della possibilità che tali abitudini cambino.

c)

Se la verifica debba essere circoscritta alla parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa.

d)

Se il rapporto di concorrenza debba essere riferito ai tipi di prodotto oggetto della comparazione e alla maniera in cui essi sono generalmente percepiti o se, per valutare il livello di eventuale fungibilità, si debba tener conto anche delle peculiarità del prodotto che l'operatore intende promuovere con la pubblicità controversa e dell'immagine che egli intende imprimergli.

e)

Se i criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2, punto 2bis, e i criteri per verificare se la comparazione soddisfa la condizione enunciata all'art. 3bis, lett. b), siano identici.

3)

Se dall'art. 2, punto 2bis, della direttiva 84/450, da un lato, e dall'art. 3bis della stessa, dall'altro, risulti

a)

l'illiceità di qualunque pubblicità comparativa che permetta di identificare un tipo di prodotti nell'ipotesi in cui la dicitura non permetta di identificare un concorrente o i beni ch'esso offre; o se

b)

la liceità della comparazione debba essere valutata unicamente con riferimento a disposizioni nazionali diverse da quelle che traspongono la direttiva concernente la pubblicità comparativa, con la possibile conseguenza di un assottigliamento della tutela del consumatore ovvero delle imprese che offrono il tipo di prodotto messo a confronto con quello commercializzato dall'operatore pubblicitario.

4)

Se, ove dovesse concludersi per l'esistenza di una pubblicità comparativa nel senso dell'art. 2, punto 2bis, dall'art. 3bis, punto 1, lett. f), della direttiva, debba dedursi l'illiceità di ogni comparazione che rapporti prodotti privi di denominazione d'origine a prodotti che ne sono invece provvisti.


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