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Document C2006/010/01

    Sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 novembre 2005 , nel procedimento C-293/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e a. (Normativa relativa all'esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man — Regolamento n. 706/73 — Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE — Tasse di effetto equivalente a dazi doganali — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative)

    GU C 10 del 14.1.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/1


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Grande Sezione)

    8 novembre 2005

    nel procedimento C-293/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e a. (1)

    (Normativa relativa all'esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito - Atto di adesione del 1972 - Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man - Regolamento n. 706/73 - Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative)

    (2006/C 10/01)

    Lingua processuale: l'inglese

    Nel procedimento C-293/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Royal Court of Jersey (isole Normanne), con ordinanza 5 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2002, nella causa Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, con l'intervento di: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dal sigg. S. von Bahr, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3 relativo alle isole Normanne e all'isola di Man allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale che:

    da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey di offrire all'esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un'organizzazione come il Jersey Potato Export Marketing Board e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest'ultimo, con l'effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell'esportazione dei raccolti nonché l'identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

    dall'altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questa stessa organizzazione un accordo di gestione, con l'effetto di determinare, in particolare, l'identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

    2)

    Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che conferisce ad un'organizzazione come il Jersey Potato Export Marketing Board il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotte dagli interessati e che sono esportate nel Regno Unito.

    3)

    Il diritto comunitario osta ad un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da una siffatta organizzazione in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, in quanto gli introiti che ne derivano servano a finanziare attività svolte dalla detta organizzazione contravvenendo all'art. 29 CE.


    (1)  GU C 247 del 12.10.2002.


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