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Document C2005/296/63

Causa T-345/05: Ricorso presentato il 5 settembre 2005 — V. /Parlamento

GU C 296 del 26.11.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/29


Ricorso presentato il 5 settembre 2005 — V. /Parlamento

(Causa T-345/05)

(2005/C 296/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: V. (Binsted, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. J. Lofthouse, barrister, M. Monan e C. Hayes, solicitor]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Parlamento europeo 5 luglio 2005 di revocare l'immunità del ricorrente;

dichiarare che la detta decisione, anche se fosse efficace, sarebbe in ogni caso nulla per quanto concerne la revoca dei privilegi, in quanto in essa si parla solo di immunità, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un membro del Parlamento europeo. A suo carico è stato avviato un procedimento penale a seguito del quale è stato chiesto al Parlamento di confermare se il procedimento a carico del ricorrente poteva proseguire ai sensi del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965 e, in ogni caso, di revocare ogni privilegio e immunità in modo da consentire la prosecuzione del procedimento. Con la decisione impugnata, il Parlamento ha deciso di revocare l'immunità del ricorrente.

Il ricorrente chiede l'annullamento di tale decisione. Egli afferma che la decisione è errata in diritto in quanto considera che l'art. 8 del Protocollo del 1965 non conferisce alcuna tutela dai procedimenti giudiziari. Egli sostiene che il ragionamento del Parlamento è contraddittorio, in quanto revoca qualcosa che secondo lo stesso, non esiste.

Il ricorrente afferma inoltre che il Parlamento non ha effettuato una valutazione equa e completa dei fatti e degli argomenti di entrambe le parti. In tale contesto egli fa valere la violazione dell'art. 7, n. 7, del regolamento del Parlamento, in quanto il Comitato ha espresso un'opinione sul merito dell'azione giudiziaria, il che è vietato.

Il ricorrente lamenta infine la mancanza di una motivazione completa ed adeguata della decisione impugnata e sostiene che essa non è ragionevole né proporzionata.


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