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Document C2005/296/20

Causa C-291/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State/Paesi Passi, con ordinanza 13 luglio 2005 , nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind

GU C 296 del 26.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State/Paesi Passi, con ordinanza 13 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind

(Causa C-291/05)

(2005/C 296/20)

Lingua di procedura: l'olandese

Con ordinanza dal Raad van State/Paesi Passi, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind, il 13 luglio 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Ia)

Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo è considerato da uno Stato membro ospitante come familiare di un lavoratore, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e la validità del permesso di soggiorno rilasciato da siffatto Stato membro non è ancora scaduta, se ciò comporti che lo Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, al ritorno del lavoratore, già per questo motivo non possa negare al menzionato cittadino di un paese terzo il diritto di ingresso e di soggiorno.

Ib)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se ciò significhi che è consentito a siffatto Stato membro giudicare autonomamente se all'ingresso di detto cittadino del paese terzo siano soddisfatte le condizioni per l'ingresso e il soggiorno fondate sul diritto nazionale, ovvero se lo Stato membro debba prima valutare se lo stesso cittadino del paese terzo, in quanto familiare del lavoratore, possa ancora ricavare diritti dall'ordinamento comunitario.

II.

Se ai fini della soluzione delle questioni I a) e I b) rilevi se siffatto cittadino del paese terzo, prima del soggiorno nello Stato membro ospitante, non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza.

IIIa)

Qualora allo Stato membro di cui un lavoratore (referente) è cittadino è consentito, al rientro di questi, valutare se siano ancora soddisfatte le condizioni poste dal diritto comunitario per il rilascio di un permesso di soggiorno come familiare, se un cittadino di un paese terzo, che sia familiare di un referente che rientra dallo Stato membro ospitante a quello di cui è cittadino per cercarvi un'occupazione, abbia in quest'ultimo Stato membro un diritto di soggiorno e, in caso affermativo, per quale periodo.

IIIb)

Se siffatto diritto sussista anche nel caso in cui il referente in questo Stato membro non svolga un lavoro reale ed effettivo e non possa o non possa più essere considerato come alla ricerca di un'occupazione nell'ambito della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE (2), relativa al diritto di soggiorno, avendo riguardo anche alla circostanza che il referente riceve un sussidio sociale in forza della sua cittadinanza olandese.

IV.

Che significato si debba attribuire per la soluzione delle questioni precedenti alla circostanza che siffatto cittadino di un paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del diritto a lui conferito dall'art. 18 del Trattato CE e fa ritorno allo Stato membro di cui è cittadino.


(1)  GU L 257, pag. 2.

(2)  GU L 180, pag. 26.


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