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Document C2005/296/12

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 ottobre 2005 , nella causa C-200/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contro ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Sesta direttiva IVA — Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Art. 26, n. 1 — Ambito di applicazione — Forfait comprensivo di trasferimento nello Stato di destinazione e/o di soggiorno nel detto Stato, nonché di insegnamento di lingue — Prestazione principale e prestazioni accessorie — Nozione — Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso )

GU C 296 del 26.11.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 ottobre 2005

nella causa C-200/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contro ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)

(Sesta direttiva IVA - Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici - Art. 26, n. 1 - Ambito di applicazione - Forfait comprensivo di trasferimento nello Stato di destinazione e/o di soggiorno nel detto Stato, nonché di insegnamento di lingue - Prestazione principale e prestazioni accessorie - Nozione - Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»)

(2005/C 296/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-200/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 18 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2004, nella causa tra Finanzamt Heidelberg e ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg., P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 13 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad un operatore economico che offra servizi quali i programmi «High-School» e «College», consistenti nell'organizzazione di viaggi linguistici e di studi all'estero, e che fornisca ai propri clienti, in nome proprio, ad un prezzo forfettario, un soggiorno all'estero di una durata da tre a dieci mesi e ricorra, a tal fine, alle prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


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